Il 23 ottobre 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha pronunciato la sentenza nel caso Ayala Flores v. Italia (ricorso n. 16803/21), in cui ha valutato se l’ordinanza di demolizione di un’abitazione costruita senza permesso in un’area paesaggisticamente vincolata e a rischio sismico violasse l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio). La ricorrente, cittadina peruviana residente sull’isola di Procida (Napoli), aveva costruito un’abitazione senza permesso in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e in zona sismica e, a seguito della condanna penale,  la costruzione abusiva era stata oggetto di ordinanza di demolizione. Davanti alla CEDU si duoleva  che l’ordine di demolizione della casa, sua abitazione,  costituisse un’ingerenza non giustificata del diritto al domicilio,  tutelato dall’art. 8 CEDU. La Corte ha ritenuto che non ci fosse violazione, perché le autorità nazionali avevano svolto un bilanciamento adeguato tra l’interesse individuale dell’abitazione e l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, della sicurezza e del territorio. La decisione conferma l’orientamento secondo cui il diritto alla casa non è assoluto e può cedere di fronte a costruzioni abusive, se l’intervento è proporzionato e previsto dalla legge.La sentenza, inoltre, offre importanti argomenti sulle condizioni di ricevibilità del ricorso innanzi alla Cedu, sotto il profilo dell’esperimento delle vie di ricorso interne nei sensi di cui all’art. 35 §1 della Convenzione, come anche l’opinione dissenziente del giudice Frédéric Krenc con riguardo al test di necessità  condotto sul tempo impiegato dallo Stato a porre in esecuzione l’ordine di demolizione di un immobile abusivo.

Articolo a cura di Iolanda DE FRANCESCO avvocato del Foro di Lecce