SANZIONI TRIBUTARIE E NATURA PENALE: IMPORTANTE PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CONTRO L’ITALIA

Con la sentenza Grassucci e altri c. Italia dell’8 ottobre 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo torna ad affrontare una questione di particolare rilevanza: la natura sostanzialmente penale delle sanzioni tributarie e le conseguenti garanzie riconosciute dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte ribadisce un principio fondamentale: la natura penale di una sanzione non dipende necessariamente dalla qualificazione attribuita dal legislatore nazionale, né dalla sua gravità economica, ma anche dalla finalità punitiva e deterrente che essa persegue.

Pertanto, una sanzione formalmente amministrativa può essere considerata penale ai fini dell’applicazione dell’art. 6 della Convenzione.

Richiamando i consolidati criteri elaborati dalla giurisprudenza europea (criteri Engel), la Corte chiarisce che la natura dell’illecito e il grado di severità della sanzione costituiscono criteri alternativi e non necessariamente cumulativi.

Anche una sanzione tributaria di importo modesto può dunque avere natura penale, quando persegue finalità repressive e dissuasive.

Si tratta di un principio che assume particolare rilievo rispetto all’orientamento restrittivo seguito dalla giurisprudenza italiana, che aveva subordinato l’applicabilità delle garanzie convenzionali alla particolare gravità della sanzione fiscale.

La Corte ha quindi riconosciuto l’applicabilità dell’art. 6 § 1 della Convenzione ai procedimenti tributari oggetto dei ricorsi, accertando la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Ha inoltre censurato l’interpretazione della legge Pinto adottata dai giudici nazionali, ritenendo che essa non assicurasse un ricorso effettivo per ottenere la riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata dei giudizi tributari.

Da qui l’accertamento, in due dei ricorsi esaminati, anche della violazione dell’art. 13 della Convenzione, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo.

La pronuncia assume un significato che va oltre la questione dell’equa riparazione.

La qualificazione sostanziale delle sanzioni tributarie come penali comporta infatti il riconoscimento delle garanzie convenzionali proprie della materia penale, secondo le modalità applicabili a questa particolare categoria di illeciti.

La Corte riafferma così un principio essenziale nella tutela dei diritti fondamentali: non è la qualificazione formale adottata dallo Stato a determinare, da sola, l’ambito di applicazione delle garanzie della Convenzione.

Spetta ai giudici nazionali assicurare che tali garanzie trovino concreta ed effettiva applicazione.

I diritti riconosciuti dalla Convenzione non possono rimanere teorici o illusori, ma devono essere concreti ed effettivi.

 

Avvocato Iolanda De Francesco