Quando L’Ordine Di Demolizione Della Casa “Abusiva” Viola I Diritti Fondamentali Dell’Uomo: Ivanova And Cherkezov Vs Bulgaria

 
Con la sentenza resa nel caso Ivanova ed altri contro Bulgaria la Corte di Strasburgo ha affermato che l’ordine di demolizione di una casa costruita in assenza di concessione edilizia e non condonabile, viola i diritti fondamentali dell’Uomo protetti nell’ambito dell’art. 8 della Cedu.
Nel caso di specie è stata, in particolare, rilevata la violazione della norma dal punto di vista procedurale dei diritti protetti nell’ambito dell’art. 8, non avendo le Autorità interne esaminato e motivato adeguatamente sulla proporzionalità della misura alla luce dei parametri della citata norma.
 
Il ricorso depositato solo il 15 settembre 2015 ha avuto priorità di decisione ed è arrivato a sentenza in tempi sicuramente record per la Corte Europea, considerata la “materia del contendere” .
I ricorrenti invocavano la violazione dell’art. 8 (vita privata e familiare) e dell’art. 1 Prot. (proprietà) e art 13 mancanza di un ricorso effettivo) della Cedu.
 
Essi rimarcavano il fatto che, pur avendo prospettato alle Autorità giudiziarie interne , tra le altre cose, il grave pregiudizio conseguente all’esecuzione dell’ordine di demolizione e le gravissime implicazioni nella loro sfera socio-psico-fisica, i giudici interni non avevano nemmeno preso in considerazione questi aspetti problematici della vicenda che essi vivevano, invece, con estrema drammaticità.
Di fatto i ricorrenti , di cui uno disabile e percettore di una modesta pensione, l’altro disoccupato, all’esito della demolizione sarebbero rimasti senza un posto dove vivere.
D’altra parte, come rilevato dalle autorità giudiziarie interne che si erano occupate del caso, era fuor dubbio che la casa fosse stata costruita in assenza di permesso di costruire e che essa non fosse condonabile e che, perciò, la demolizione era conforme a legge ed inevitabile dal punto di vista del sistema normativo vigente .
 
L’ingerenza statale era, perciò, sicuramente legittima (avendo la stessa base legale) e perseguiva uno scopo legittimo, considerata la politica statale in ordine all’assetto del territorio e di dissuasione dalla edificazione senza permesso di costruire.
Tuttavia , se ai fini dell’art. 1 Prot. 1 lo Stato ha ampio margine di apprezzamento nell’ambito delle politiche di pianificazione del territorio, cosicchè anche la scelta della demolizione dell’opera abusiva può ritenersi un mezzo proporzionato allo scopo, l’art. 8 della Convenzione, in considerazione della peculiarità degli interessi che vengono in rilievo impone, un più rigoroso giudizio di bilanciamento dei contrapposti diritti in gioco.
Secondo la Corte Edu, infatti, poiché la perdita della casa di abitazione (“home”) costituisce la forma più grave ed estrema di ingerenza statale nel diritto al rispetto della “casa”, ogni persona incisa (sia essa appartenente oppure no ad una categoria vulnerabile) ha diritto che un Giudice indipendente esamini la proporzionalità della misura secondo i principi propri della norma specifica di protezione.
In definitiva deve essere garantito il rispetto del diritto alla casa anche dal punto di vista procedurale , non solo sostanziale, poiché l’interferenza non può ritenersi sempre giustificata sol perché il caso ricade nell’ambito di norme formulate in termini assoluti e generali, vale a dire che non può ritenersi sempre giustificato un ordine di demolizione sol perché si è appurato che secondo le leggi vigenti la costruzione è abusiva.
 
Secondo la Corte Europea bisogna valutare qual è la natura ed il grado dell’illegalità; quale sia la precisa natura dell’interesse sotteso alla demolizione; se siano state trovate delle soluzioni alternative di alloggio alle persone sgomberate; se ci siano dei mezzi meno severi per raggiungere lo scopo sotteso alla norma che impone la demolizione. La risposta a tali quesiti, specialmente ove la parte li abbia sottoposti alle Autorità interne , è doverosa e la sua mancata disamina comporta la responsabilità dello Stato per violazione dell’art. 8 della Convenzione.
 
Quest’ultima norma, a differenza dell’art. 1 Prot. 1, impone di ricercare nel caso concreto se le Autorità interne abbiano effettuato, secondo le circostanze concretamente evincibili, il miglior bilanciamento possibile, per il caso concreto, dei diritti in gioco. Ciò in quanto l’art. 8 della Convenzione è a presidio di diritti di preminente importanza, che toccano la sfera psico fisica e sociale dell’uomo e, certamente, la perdita dell’unica casa di abitazione comporta un importante evento traumatico per l’individuo ed una importante ingerenza nella sfera privata.
 
In definitiva non si tratta di tutelare il diritto di proprietà della casa nei sensi di cui all’art. 1 Prot. 1 della Cedu, dove il margine di apprezzamento dello Stato nel perseguimento della sua politica urbanistica generale è ampio, sia negli obiettivi che nei mezzi , per cui il diritto del singolo alla proprietà deve cedere in vista di tali obiettivi generali, stabiliti in modo chiaro dalla legge, che perseguono lo scopo legittimo di implementazione della politica di repressione degli abusi edilizi.
I diritti protetti nell’ambito dell’art. 8 si fondano su questioni di centrale importanza per l’individuo, quali ad esempio la integrità fisica e morale, i rapporti interpersonali che possono essere incisi da un provvedimento di demolizione della casa di abitazione.
Perciò è necessario procedere ad un giudizio di bilanciamento, in concreto, che vada al di là della mera valutazione della esistenza di norme generali ed astratte e della sussumibilità dei comportamenti in tali regole generali.
E questo diritto, alla disamina accurata e motivata delle ragioni del singolo verso una ingerenza grave e forte dello Stato secondo i parametri di proporzionalità dell’art. 8 della Cedu , deve necessariamente essere garantito e tutelato dalle Autorità interne, perché l’ordine di demolizione, sebbene legittimo, non violi i diritti fondamentali della persona protetti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Avv. Iolanda De Francesco

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