Dopo La Decisione Smaltini Contro Italia La Corte Europea Torna Sull’Argomento ILVA di Taranto: Cordella Ed Altri Contro Italia

 
Il 27 aprile 2016 la Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo ha comunicato allo Stato Italiano il ricorso Francesco Cordella ed altri contro Italia e Lina Ambrogi Melle ed altri contro Italia .
In tutto e per il momento 180 ricorrenti che lamentano al Giudice di Strasburgo di aver subito (essi stessi o prossimi congiunti deceduti) violazione dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo .
Essi sostengono che lo Stato italiano avrebbe violato l’art. 2 (diritto alla vita) e 8 ( diritto alla vita privata e familiare) della Cedu in quanto avrebbe omesso di adottare tutte le misure giuridiche, regolamentari e d’informazione idonee a proteggere l’ambiente e la salute dei cittadini, alla luce delle risultanze delle perizie del procedimento di sequestro penale e del rapporto SENTIERI.
Inoltre, col Decreto “ Salva Ilva” avrebbe autorizzato la continuazione dell’attività.
Infine essi lamentano di non disporre in ambito nazionale di un ricorso effettivo nei sensi dell’art. 13 della Cedu.
Con questo nuovo caso la Corte tornerà a pronunciarsi sulla gravissima responsabilità dello Stato per violazione del diritto alla vita non solo sotto l’aspetto procedurale, come nel caso Smaltini c. Italia, ma anche sostanziale.
 
Nella decisione Smaltini c. Italia la Corte Edu, rilevava come Essa era chiamata a stabilire se i giudici nazionali avessero eseguito, sul caso che era stato loro sottoposto, l’esame scrupoloso che richiede l’articolo 2 della Convenzione. E più in particolare se, nell’ambito del procedimento penale instaurato dalla ricorrente, le autorità giudiziarie avessero debitamente motivato l’archiviazione della causa, ovvero se, al contrario, esse disponessero di elementi sufficienti per provare l’esistenza del nesso di causalità tra le emissioni nocive prodotte dall’Ilva e la patologia della ricorrente.
Il nesso eziologico era stato tuttavia escluso dalle perizie dei vari esperti e dagli studi epidemiologici, nel caso di specie, e dunque i provvedimenti di archiviazione erano stati debitamente motivati
Fatti salvi i risultati scientifici futuri la Corte rigettò, quindi, il ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
 
Ora la gravissima questione dell’inquinamento ambientale e della protezione del più prezioso ed importante diritto dell’uomo, quello alla vita, si ripropone alla valutazione della Corte di Strasburgo, guardiano dei diritti fondamentali dell’uomo.
 
L’auspicio è che si prenda coscienza, da parte delle Autorità competenti e dei soggetti comunque coinvolti, che il diritto alla vita non deve mai essere subordinato al profitto e che è loro dovere intraprendere tutte le misure idonee per salvaguardarlo efficacemente, sempre ed ovunque.

Avv. Iolanda De Francesco

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