Iniquità Del Processo E Giudicato Civile: Come La Corte Di Strasburgo Può Riaprire Le Porte Del Processo

Con Ordinanza n. 2 del 4 marzo 2015 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha rimesso alla Consulta questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 del codice del processo amministrativo e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 117 comma 1 , 111 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
 
 
La questione è venuta in rilievo nel giudizio per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4/2007, proposto dai ricorrenti a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo Staibano c. Italia e Mottola c. Italia, con le quali la Corte Edu ha accertato la violazione di obblighi convenzionali a carico dello Stato Italiano e più in particolare la violazione dell’art. 6 paragrafo 1, relativamente al diritto di accesso ad un Tribunale e dell’ art. 1 Prot. 1 della Convenzione.
 
 
I ricorrenti hanno agito, dunque, in revocazione innanzi al Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, quale organo che ha reso la decisione n 04/2007 della quale si chiede la revocazione in conseguenza della predetta sentenza della Corte Edu.
Il Giudice adito, rilevato che le norme di legge vigenti, che prevedono casi tassativi di revocazione, non consentono una interpretazione adeguatrice della norma in senso convenzionalmente orientato, a meno di incorrere in interventi giurisprudenziali creativi, tali da usurpare il ruolo spettante al legislatore o al giudice delle leggi, ha rimesso la questione a quest’ultimo, evidenziando il predetto contrasto.
 
 
Il fatto in sé è indice di grande sensibilità giuridica da parte del Giudice remittente e di apertura verso una giurisprudenza, quella di Strasburgo, che ormai , volenti o nolenti, entra a far parte del nostro ordinamento giuridico, condizionando il “sentire” sociale e politico ed orientando la mano del legislatore verso una tutela sempre più effettiva dei diritti convenzionalmente consacrati, nell’ambito, ovviamente, di una interpretazione evolutiva ed autonoma della Convenzione.
 
 
La riapertura di un procedimento, civile o penale, definito con sentenza passata in giudicato, ogni qualvolta la Corte Europea abbia potuto accertare la violazione dell’art. 6 della Convenzione per mancanza di equità nel procedimento presupposto, deve costituire in uno Stato di diritto, una premessa imprescindibile ed ineludibile.
E’ un dato che nell’ambito del Consiglio d’Europa ventidue Stati membri prevedono nel proprio ordinamento interno un meccanismo di riapertura del processo civile a seguito di sentenza della Corte Edu che abbia sancito la violazione dell’art. 6 della Cedu ( Bochan c. Ukraina n. 2 § 26).
 
 
Tra questi Paesi non figura, ancora, l’Italia.
 
 
Eppure moltissime violazioni della Convenzione Europea, possono e debbono trovare tutela giuridica nell’Ordinamento interno e ciò a prescindere dall’equa riparazione che la Corte Edu possa accordare in seguito all’accertamento della violazione.
La “ restituito in integrum” è indubbiamente la più importante ed effettiva forma di tutela che il ricorrente possa ottenere a seguito della declaratoria di violazione della noma convenzionale e ciò non solo quando è in gioco il diritto all’equo processo, ma anche con riguardo alle altre norme convenzionali, quali, solo per fare un esempio, la tutela della vita privata e familiare, dove il riconoscimento di una equa riparazione non è assolutamente idonea a riparare il grave pregiudizio subito dalla vittima ed esige una rivisitazione da parte del Giudice domestico tale da consentire una tutela effettiva ed efficace del diritto in gioco.
 
 
Ci si auspica, a questo punto, che la questione possa trovare positivo riscontro da parte della Corte Costituzionale e del legislatore, come già avvenuto in materia penale con sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 113/2011, che ha previsto la revisione del processo ex art. art. 630 del codice di procedura penale, così che si possa dare un ulteriore segno di civiltà giuridica ogni qualvolta vengano in discussione diritti fondamentali della persona, la cui protezione deve necessariamente prevalere anche su provvedimenti definitivi e “blindati” dal giudicato civile.

IOLANDA DE FRANCESCO
AVVOCATO CASSAZIONISTA DEL FORO DI LECCE
PRESIDENTE ATIDU ONLUS

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